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Cosa deve contenere il sito di un centro medico: gli obblighi di legge (e perché contano più di quanto sembri)

Un sito ben fatto porta pazienti. Ma è anche la prima cosa pubblica che una struttura dichiara di sé, e su alcune voci la legge non lascia margine. Questo articolo mette in fila cosa deve esserci per obbligo, cosa varia da regione a regione, e cosa distingue un sito curato da uno semplicemente bello.

Quando si parla del sito di un centro medico, la conversazione finisce quasi sempre sull’estetica: le foto, i colori, il menu, la homepage. Sono cose che contano, e ne abbiamo scritto. Ma c’è un livello che viene prima ed è meno visibile: il sito di un centro medico è anche un documento pubblico, e su alcuni contenuti la legge è precisa. Non è materia da lasciare all’improvvisazione, né da scoprire quando qualcosa non torna.

Si potrebbe obiettare che sono formalità, e che nessuna di queste voci porta da sola un paziente in più. È vero. Ma sono le voci che, se mancano o sono sbagliate, trasformano un sito efficace in un problema: una comunicazione non conforme espone la struttura e il suo direttore sanitario, non l’agenzia che l’ha realizzata. Vale la pena sapere cosa deve esserci.

Il direttore sanitario: la prima cosa che deve comparire

Ogni struttura sanitaria privata di cura ha, per legge, un direttore sanitario: un medico iscritto all’albo che risponde della responsabilità tecnico-organizzativa della struttura. Non è una figura opzionale, ed è il primo requisito verificato al momento dell’autorizzazione all’esercizio.

Sul sito questo si traduce in un obbligo concreto: nelle comunicazioni di una struttura sanitaria privata va indicato il nominativo del direttore sanitario. È una delle informazioni che gli Ordini si aspettano di trovare, e la sua assenza è tra le contestazioni più facili da rilevare, perché salta all’occhio.

Una precisazione utile per un settore specifico: nelle strutture odontoiatriche il direttore sanitario deve essere iscritto all’albo degli odontoiatri, e quell’incarico può essere ricoperto in una sola struttura. È un dettaglio che pesa quando un professionista collabora con più centri.

Autorizzazione e accreditamento: due parole diverse, due cose diverse

Sono i due termini che generano più confusione, anche tra gli addetti ai lavori, e usarli in modo impreciso sul sito è un errore di sostanza, non di forma.

L’autorizzazione all’esercizio è il titolo che permette a una struttura privata di operare: certifica il possesso dei requisiti minimi di sicurezza e organizzazione. È rilasciata a livello regionale, e qui sta il punto delicato: le regole cambiano da regione a regione. In molte realtà lo studio medico individuale non è soggetto a una vera autorizzazione ma a una comunicazione o segnalazione al Comune; l’ambulatorio o il poliambulatorio, che è un’organizzazione più complessa, ha bisogno di un’autorizzazione sanitaria vera e propria. Prima di dichiarare qualcosa sul sito, va verificato cosa prevede la propria Regione.

L’accreditamento è un passo ulteriore e diverso: riguarda le strutture che vogliono operare per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Una struttura può essere autorizzata senza essere accreditata. Scrivere “centro accreditato” quando si è solo autorizzati, o lasciarlo intendere, è un’informazione scorretta che un paziente legge come una garanzia che non esiste.

La regola pratica per il sito è semplice: si dichiara solo ciò che si possiede davvero, con le parole giuste. Se la struttura è accreditata, lo si indica con gli estremi corretti. Se è autorizzata, si usa “autorizzata”, non “accreditata”.

Il sito non va «autorizzato» dall'Ordine

Circola ancora la convinzione che un sito medico debba riportare gli estremi di un’autorizzazione dell’Ordine. Non è così, e vale la pena chiarirlo: nel 2006 il Decreto Bersani ha abolito la procedura di autorizzazione preventiva per la comunicazione sanitaria. Oggi la pubblicità informativa è libera, senza nulla osta da chiedere prima. All’Ordine resta la vigilanza successiva, che anzi si è rafforzata: verifica che il messaggio sia veritiero, trasparente e rispettoso del decoro professionale.

Resta, come indicazione deontologica, la prassi di comunicare al proprio Ordine la messa online del sito con un’autodichiarazione di conformità. È un adempimento verso l’Ordine, non un contenuto da esporre sul sito, e conviene verificarne le modalità con il proprio Ordine provinciale.

Cosa si può scrivere, e cosa no

Qui entra la norma che regola tutta la comunicazione sanitaria, e che vale per il sito come per i social e le brochure. Dal 2019 la legge non parla più di “pubblicità sanitaria” ma di comunicazione informativa sanitaria: si possono comunicare i titoli e le specializzazioni, le caratteristiche del servizio offerto, e i prezzi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità. Nient’altro con finalità attrattiva.

La formulazione è stata rivista nel 2023, e la direzione resta netta: è escluso qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, comprese le comunicazioni che contengono offerte, sconti e promozioni. Non è una regola in via di superamento: nel 2026 la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ne ha confermato la legittimità. In concreto, sul sito significa niente “prima visita scontata”, niente pacchetti promozionali, niente formule che spingono a scegliere una prestazione per convenienza anziché per necessità clinica. A questo si aggiunge il Codice di Deontologia Medica, che chiede comunicazioni veritiere, corrette e prive di carattere suggestivo: un contenuto può essere considerato pubblicità sanitaria anche quando ha un’apparenza divulgativa, se di fatto promuove l’attività del professionista.

I dati che ogni sito professionale deve avere

Al di là delle regole del settore sanitario, il sito di un centro medico è il sito di un’attività economica, e come tale deve rendere identificabile chi c’è dietro: denominazione, partita IVA, sede, recapiti. Se la struttura è una società, si aggiungono i dati del registro delle imprese e il numero REA. Sono informazioni previste per qualunque sito che offre servizi, e la loro assenza è un segnale di trascuratezza che pazienti e motori di ricerca notano.

Vanno poi presenti l’informativa privacy e la gestione dei cookie conformi al GDPR. In un centro medico questo pesa più che altrove: si trattano dati sanitari, la categoria più tutelata. Un modulo di contatto o di prenotazione senza un’informativa corretta non è un dettaglio formale, è un trattamento di dati sanitari senza le tutele richieste.

I prezzi: si possono mostrare, a certe condizioni

Contrariamente a una convinzione diffusa, i prezzi delle prestazioni si possono pubblicare: la trasparenza tariffaria è tra le informazioni ammesse. La condizione è che siano veritieri, chiari nei costi complessivi, e presentati come informazione e non come leva promozionale. Un listino ordinato è consentito, e anzi utile al paziente. Lo stesso listino trasformato in “offerta valida fino a fine mese” non lo è più. La differenza non è nel prezzo, è nel tono con cui lo si comunica.

Verifica rapida: il sito è a norma su queste voci?

  • Nome del direttore sanitario indicato e corretto (per l’odontoiatria, iscritto all’albo degli odontoiatri)
  • Autorizzazione o accreditamento dichiarati con il termine esatto, coerente con la situazione reale della struttura
  • Nessun elemento promozionale: niente sconti, offerte, pacchetti a scadenza
  • Titoli e specializzazioni veritieri e verificabili
  • Dati identificativi dell’attività completi (denominazione, partita IVA, sede, recapiti; per le società, registro imprese e REA)
  • Informativa privacy e cookie conformi, in particolare sui moduli di contatto e prenotazione
  • Eventuali prezzi presentati in modo trasparente e non attrattivo

Domande frequenti

Uno studio medico individuale deve indicare il direttore sanitario?

L’obbligo del direttore sanitario riguarda le strutture sanitarie private. Il singolo professionista che opera nel proprio studio risponde in prima persona della correttezza di ciò che comunica, ma la figura del direttore sanitario è propria delle strutture. Se lo studio, per forma e organizzazione, rientra tra le strutture soggette ad autorizzazione, valgono le regole delle strutture: qui conta la situazione concreta, non l’insegna.

Posso pubblicare i prezzi delle prestazioni sul sito?

Sì. La trasparenza sui prezzi è tra le informazioni ammesse, a condizione che siano veritieri e presentati come informazione, non come promozione. Un listino è consentito; uno sconto a tempo no.

Posso scrivere che il mio centro è «accreditato»?

Solo se lo è davvero, cioè se ha l’accreditamento per operare a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Se la struttura è autorizzata ma non accreditata, il termine corretto è “autorizzata”. Usare “accreditato” in senso generico o rassicurante è un’informazione scorretta.

Il tuo sito è anche a norma?

In Digimed lavoriamo esclusivamente con strutture sanitarie, e questo significa che un sito, prima ancora di essere efficace, lo progettiamo perché sia corretto: le regole del settore le conosciamo prima di scrivere la prima riga, non le scopriamo a lavoro fatto. È la parte che un’agenzia generalista non presidia, e che il centro paga quando qualcosa non torna.

Se vuoi capire se il sito della tua struttura è in regola su questi punti, e cosa eventualmente sistemare per primo, richiedi una consulenza gratuita.

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